Autore:Avv. Claudia MANCA

  • Novità in pillole

    Chirurgia estetica e consenso informato

    Firmare il modulo di consenso informato non significa rinunciare alla tutela dei propri diritti. È il tema affrontato dal Tribunale di Rimini nella sentenza n. 481 del 4 settembre 2026.

    Il consenso informato non può diventare uno strumento per limitare preventivamente la responsabilità del medico.

    Un’informazione carente dà diritto al risarcimento quando sia dimostrato il danno subito.

  • Novità in pillole

    Reati ambientali: dal 31 ottobre nuove regole sulla confisca

    Dal 31 ottobre 2026 entreranno in vigore le novità introdotte dal D.Lgs. 186/2026, che rafforzano gli strumenti di aggressione patrimoniale anche per determinati reati ambientali.

    Quando non sarà possibile confiscare i beni utilizzati o destinati alla commissione del reato, il giudice potrà colpire beni di valore equivalente nella disponibilità del condannato, anche per interposta persona.

    Alle specifiche condizioni previste dalla legge, potranno inoltre essere confiscati beni trasferiti a terzi per sottrarli alla misura, purché sia accertata la conoscenza della finalità elusiva da parte del destinatario.

    La riforma amplia così le conseguenze patrimoniali degli illeciti ambientali, rendendo ancora più rilevanti la corretta gestione dei rifiuti e la prevenzione dei rischi nell’attività d’impresa.

  • Impianti fotovoltaici e tutela del territorio: un’area idonea non garantisce l’autorizzazione

    Un terreno classificato dalla legge come “area idonea” alla realizzazione di impianti fotovoltaici può comunque essere oggetto di un diniego. È quanto chiarisce ilConsiglio di Stato con la sentenza n. 7055 del 23 settembre 2026, che ha ritenuto legittimo il rifiuto opposto dal Comune di Larino a un progetto di fotovoltaico a terra.

    La classificazione del sito esprime un favore per l’installazione degli impianti, ma non elimina la necessità di valutarne l’impatto concreto. Nel caso esaminato, sono risultate determinanti le esigenze di conservazione del paesaggio agrario, il rischio di danneggiamento del patrimonio archeologico e la vocazione agricola dell’area.

    Nelle aree idonee, il parere della Soprintendenza è obbligatorio ma non vincolante: l’amministrazione può tuttavia condividerne le valutazioni e porle a fondamento del diniego, quando siano sostenute da un’istruttoria puntuale e da una motivazione adeguata.

    La decisione ribadisce dunque che la promozione delle energie rinnovabili deve accompagnarsi a un’attenta valutazione del territorio: l’autorizzazione richiede un bilanciamento concreto degli interessi coinvolti, senza automatismi né nell’accoglimento né nel rigetto del progetto.

    I principi sanciti:

    • L’idoneità dell’area non garantisce l’autorizzazione. Anche in un sito qualificato come idoneo dalla legge, l’amministrazione deve valutare le caratteristiche del progetto e del territorio. Un eventuale diniego deve fondarsi su ragioni concrete e adeguatamente motivate.
    • Il parere della Soprintendenza è obbligatorio, ma non vincolante. L’amministrazione può discostarsene con adeguata motivazione oppure condividerne le valutazioni e farle proprie.
    • La tutela paesaggistica e archeologica richiede elementi puntuali. Nel caso esaminato, il diniego era sostenuto dall’impatto sulle visuali del paesaggio agrario e da un rischio archeologico documentato, che il progetto non consentiva di escludere.
    • La vocazione agricola rileva anche quando il terreno è incolto. Il Consiglio di Stato ha valorizzato la presenza di infrastrutture irrigue finanziate con risorse pubbliche e le caratteristiche del contesto agricolo, destinato a produzioni di qualità.
    • Le previsioni comunali non introducono divieti automatici nelle aree idonee per legge. Possono tuttavia contribuire a evidenziare il pregio agricolo del sito, da considerare insieme agli altri elementi emersi nell’istruttoria.
  • Che cos’è il decreto ingiuntivo?

    Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con cui il giudice ordina a una persona di pagare una somma di denaro o di consegnare un bene. Può richiederlo chi vanta un credito e dispone degli elementi previsti dalla legge per dimostrarlo.

    Nel caso più comune, quello di un pagamento, la somma deve essere determinata e già dovuta. Di regola, il creditore deve presentare una prova scritta del proprio diritto.

    Il giudice esamina la richiesta senza ascoltare prima il debitore. Se emette il decreto, questo viene notificato al destinatario, che può contestarlo con un’opposizione, nel termine ordinario di 40 giorni dalla notifica.

    Quando si può richiedere?

    L’articolo 633 cpc stabilisce che “Su domanda di chi è creditore  di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

    1)se del diritto fatto valere si dà prova scritta ;

    2)se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

    3)se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.“

    Che cosa accade dopo?

    Il giudice valuta la richiesta e i documenti presentati dal creditore senza ascoltare prima il debitore. Se ritiene che vi siano i presupposti, emette il decreto ingiuntivo, che viene poi notificato al destinatario.

    Chi riceve il decreto può pagare, cercare un accordo oppure contestare il credito mediante opposizione. Il termine ordinario per opporsi è di 40 giorni dalla notifica. Se il termine trascorre senza opposizione, il creditore può ottenere l’esecutorietà del decreto e procedere al recupero forzoso.

    In alcuni casi il decreto è immediatamente esecutivo: il creditore può quindi avviare le iniziative per il recupero anche prima che scada il termine per opporsi. Per questo è importante esaminare subito il provvedimento e la documentazione su cui si fonda.

  • Cassazione n. 21861 del 26 giugno 2026: la sola approvazione del dispositivo di rilevazione di velocità non basta

    Con l’ordinanza n. 21861 del 26 giugno 2026, la Corte di Cassazione, Sezione II civile, ha ribadito un importante principio in materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada accertate mediante dispositivi automatici.

    Il Comune X notificava alla società Y tre verbali per violazioni rilevate tramite un sistema automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche, approvato con decreto ministeriale ma non omologato. Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale avevano annullato i verbali, ritenendo illegittimo l’accertamento. Il Comune proponeva ricorso per cassazione.

    Approvazione e omologazione: qual è la differenza?

    La Corte ribadisce che approvazione e omologazione sono due procedimenti distinti e non equivalenti. L’approvazione costituisce un procedimento autonomo, mentre l’omologazione rappresenta una fase successiva che richiede la verifica della conformità del prototipo alle prescrizioni tecniche previste.

    Proprio per questo motivo, la sola approvazione ministeriale non può sostituire l’omologazione: un dispositivo approvato, ma non omologato, non può essere considerato idoneo ai fini della legittimità dell’accertamento quando è richiesta l’omologazione.

    La decisione

    La Cassazione conferma che l’utilizzo di un dispositivo soltanto approvato, ma non omologato, rende illegittimo l’accertamento e comporta l’invalidità dei verbali fondati sulle relative risultanze.

    L’ordinanza affronta inoltre il tema delle spese di lite, ribadendo che, nelle opposizioni a sanzioni amministrative, il valore della causa coincide con l’importo complessivo delle sanzioni irrogate e che la liquidazione delle spese deve rispettare i parametri previsti per il relativo scaglione di valore.

    approvazione e omologazione autovelox

  • Nuovi reati ambientali 2026: cosa cambia con il D.Lgs. 81/2026

    Più tutela per habitat ed ecosistemi, nuove responsabilità per le imprese e pene più severe per le condotte inquinanti.

    Il Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 ha recepito la Direttiva europea 2024/1203 e ha modificato diverse disposizioni del Codice penale, del Testo unico ambientale e della normativa sulla responsabilità degli enti.

    La riforma riguarda soprattutto:

    • inquinamento ambientale;
    • prodotti inquinanti;
    • gestione dei rifiuti;
    • sostanze dannose per l’ozono;
    • gas a effetto serra;
    • responsabilità delle aziende.

    Una tutela ambientale più ampia

    La legge protegge in modo più chiaro non soltanto aria, acqua e suolo, ma anche habitat, ecosistemi, biodiversità, flora e fauna.

    Le pene aumentano quando il danno riguarda aree protette, specie tutelate, ecosistemi molto estesi o quando produce effetti duraturi e mette in pericolo le persone.

    Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti

    Una delle principali novità è il reato di commercio di prodotti inquinanti.

    Può essere punito chi mette sul mercato un prodotto che, attraverso il suo utilizzo, provoca un danno ambientale significativo e misurabile.

    La responsabilità può quindi riguardare non solo chi utilizza il prodotto, ma anche chi lo produce, lo importa, lo distribuisce o lo vende.

    Non basta però che il prodotto sia semplicemente irregolare: deve aver causato un concreto danno all’ambiente.

    Più attenzione alle autorizzazioni e ai documenti

    La riforma chiarisce che una condotta può essere considerata abusiva anche quando viene svolta violando le condizioni di un’autorizzazione o usando documenti e dati non veritieri.

    Avere un’autorizzazione, quindi, non è sufficiente se le prescrizioni non vengono rispettate.

    Le pene possono aumentare anche quando il reato produce un rilevante vantaggio economico o viene commesso attraverso documentazione falsa.

    Rifiuti, ozono e gas serra

    Il decreto interviene anche sulla gestione dei rifiuti e introduce specifiche sanzioni per alcune attività illegali legate alle sostanze dannose per lo strato di ozono e ai gas fluorurati a effetto serra.

    Le nuove disposizioni possono interessare, tra gli altri, i settori industriali, della refrigerazione, della climatizzazione e della manutenzione degli impianti.

    Maggiori responsabilità per le imprese

    Il D.Lgs. 81/2026 amplia anche la responsabilità delle imprese prevista dal D.Lgs. 231/2001.

    In determinate condizioni, oltre alla persona che ha commesso il reato, può essere sanzionata anche la società nel cui interesse o vantaggio è stata realizzata la condotta.

    Per questo motivo, le aziende dovrebbero verificare l’adeguatezza delle proprie procedure ambientali, con particolare attenzione a:

    • autorizzazioni;
    • emissioni e scarichi;
    • gestione dei rifiuti;
    • prodotti e sostanze utilizzati;
    • controllo dei fornitori;
    • correttezza della documentazione.

    Le imprese che hanno adottato un Modello 231 dovrebbero inoltre valutare se aggiornarlo alla luce delle nuove fattispecie.

    Il DVR deve essere aggiornato?

    Il decreto non obbliga automaticamente tutte le aziende ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi.

    Il DVR deve essere rivisto solo quando cambiano concretamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad esempio per l’introduzione di nuove sostanze, impianti o lavorazioni.

    La riforma può comunque rappresentare un’occasione per verificare che la gestione ambientale e quella della sicurezza siano correttamente coordinate.

    Controlli e coordinamento nazionale

    Il decreto prevede anche un maggiore coordinamento tra le autorità che si occupano di criminalità ambientale.

    Entro maggio 2027 dovrà inoltre essere approvata una strategia nazionale per definire priorità, risorse e strumenti di contrasto.

    Cosa cambia

    Il D.Lgs. 81/2026 rende più severa la tutela penale dell’ambiente e aumenta l’attenzione richiesta alle imprese.

    Le principali novità riguardano:

    • maggiore protezione di habitat ed ecosistemi;
    • nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti;
    • pene più severe nei casi più gravi;
    • maggiori responsabilità per le aziende;
    • nuove regole su rifiuti, sostanze dannose per l’ozono e gas serra;
    • controlli più coordinati.

    La riforma non trasforma ogni irregolarità in un reato, ma richiede una gestione ambientale più attenta, concreta e documentata.

  • Vista panoramica: esiste una tutela giuridica?

    La vista panoramica rappresenta spesso uno degli elementi di maggior pregio di un immobile.

    Un’abitazione affacciata sul mare, su un centro storico, sulla campagna o su un paesaggio di particolare bellezza può avere un valore economico superiore proprio in ragione della visuale di cui gode.

    Quando ci si può tutelare?

    Tuttavia, può accadere che tale visuale venga compromessa da interventi realizzati sul fondo vicino: una nuova costruzione, una sopraelevazione, una recinzione, una rete ombreggiante oppure alberature lasciate crescere fino a impedire il panorama.

    In questi casi occorre chiedersi se il proprietario dell’immobile possa pretendere la conservazione della vista panoramica e agire nei confronti del vicino.

    La risposta non è automatica. Il cosiddetto diritto di panorama non è previsto espressamente dal Codice civile, ma è stato riconosciuto dalla giurisprudenza come una particolare forma di servitù.

    Si tratta, in sostanza, di un limite imposto a un fondo, detto fondo servente, a vantaggio di un altro fondo, detto fondo dominante, affinché quest’ultimo possa continuare a godere di una particolare visuale.

    Questa servitù ha natura negativa, perché non obbliga il vicino a compiere un’attività, ma gli impone di non realizzare opere o piantagioni capaci di compromettere il panorama.

    Può tradursi, ad esempio, nel divieto di costruire oltre una certa altezza, di sopraelevare un fabbricato o di mantenere alberi tali da ostacolare stabilmente la visuale.

    La vista panoramica di un immobile può essere tutelata, ma non sempre. Scopri quando costruzioni, alberi o sopraelevazioni del vicino possono ledere il diritto di panorama.

    Non è però sufficiente affermare di aver sempre goduto di una bella vista. Anche il decorso di molti anni, da solo, non basta a far nascere una servitù di panorama per usucapione.

    La Cassazione ha infatti chiarito che, per riconoscere tale diritto, occorre dimostrare l’esistenza di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la semplice veduta, idonee a rendere percepibile il peso imposto al fondo vicino.

    È quindi necessario che la situazione sia concreta, stabile e riconoscibile: il panorama non deve essere soltanto un vantaggio di fatto, ma una utilità collegata all’immobile e giuridicamente tutelabile.

    Va poi distinta la servitù di panorama dal diritto di veduta. Il diritto di veduta è disciplinato dal Codice civile e riguarda la possibilità di affacciarsi e guardare sul fondo del vicino, nel rispetto delle distanze legali.

    Il panorama, invece, attiene alla particolare amenità dell’immobile e alla qualità della visuale, che può incidere anche sul valore economico del bene.

    Neppure il danno da perdita del panorama può ritenersi automatico.

    Chi lamenta una compromissione della visuale deve provare in modo serio e concreto l’esistenza del pregiudizio, dimostrando che la vista aveva un effettivo valore di pregio e che l’intervento del vicino ha inciso realmente sulla fruibilità o sul valore dell’immobile.

    conclusioni:

    In conclusione, la vista panoramica può essere tutelata, ma solo in presenza di presupposti precisi.

    Non basta il semplice godimento della visuale, né il mero decorso del tempo: occorre dimostrare l’esistenza di una servitù, oppure un danno effettivo, documentato e giuridicamente rilevante.

  • Rapporti Patrimoniali tra Coniugi e Azione Sussidiaria di Arricchimento Senza Causa: cosa dice la Cassazione

    Con l’ordinanza n. 8793/2026, la Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito alla presunzione di irripetibilità delle attribuzioni patrimoniali eseguite durante il matrimonio e alle condizioni in cui è possibile attivare l’azione di arricchimento senza causa.

    Nel diritto di famiglia, i rapporti patrimoniali tra coniugi riguardano le attribuzioni e i contributi economici durante la convivenza matrimoniale. La questione dell’arricchimento senza causa è particolarmente rilevante quando uno dei coniugi chiede la restituzione di somme versate a favore dell’altro, sostenendo che queste siano state effettuate senza una giusta causa legale.

    Le attribuzioni patrimoniali tra coniugi: adempimento dei doveri familiari.

    La Cassazione ha chiarito che le attribuzioni patrimoniali realizzate durante il matrimonio, come ad esempio contributi per l’acquisto della casa familiare, sono da considerarsi un adempimento del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.). Queste attribuzioni sono irripetibili, a meno che non venga provata una causa diversa, come nel caso di un mutuo o di una sproporzione evidente tra l’apporto economico e le possibilità del coniuge che richiede la restituzione.

    In pratica, le somme versate durante il matrimonio, se finalizzate al raggiungimento di un obiettivo comune e per il benessere familiare, non sono soggette a restituzione, anche se uno dei coniugi ha contribuito economicamente in misura maggiore.

    Azione sussidiaria di arricchimento senza causa.

    L’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) può essere attivata da un coniuge che chiede la restituzione di somme versate senza una giustificazione legale, ma l’onere della prova ricade sulla parte che agisce. Infatti, non basta dimostrare che un coniuge ha versato più dell’altro, ma è necessario provare che l’apporto economico sia stato sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali e sostanze al momento delle dazioni. In altre parole, l’azione di arricchimento senza causa non può essere avanzata senza un forte fondamento giuridico che vada oltre la semplice disparità negli esborsi.

    Il principio espresso dalla Cassazione

    La Cassazioneha confermato che le dazioni di denaro tra coniugi non sono automaticamente considerate donazioni indirette, ma devono essere valutate nel contesto di un progetto familiare comune. La corte ha escluso la possibilità che una dazione tra coniugi, destinata a scopi familiari, possa essere interpretata come una donazione, soprattutto quando vi è una sproporzione tra l’apporto economico e la capacità economica del coniuge che ha versato le somme.

    Questa pronuncia rafforza l’orientamento giuridico consolidato secondo cui le attribuzioni patrimoniali tra coniugi devono essere valutate alla luce della loro funzione familiare e non con presunzioni automatiche di donazione.

  • Separazione e divorzio senza consenso del coniuge: quando è possibile

    È possibile ottenere separazione o divorzio senza il consenso dell’altro coniuge? Ecco come funzionano separazione giudiziale e divorzio giudiziale, tempi, presupposti ed effetti.

    In assenza di un accordo consensuale, l’ordinamento garantisce il diritto del singolo coniuge di porre fine alla convivenza o sciogliere il vincolo matrimoniale attivando le procedure di separazione o divorzio giudiziale, qualora la prosecuzione del rapporto risulti intollerabile

    Separazione senza consenso dell’altro coniuge

    Il codice civile stabilisce che la separazione giudiziale può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza oppure tali da arrecare grave pregiudizio alla prole. In altre parole, se la convivenza è divenuta non più sostenibile, un coniuge può rivolgersi al tribunale anche se l’altro è contrario.

    Divorzio senza consenso: si può fare?

    Anche il divorzio può essere domandato da un solo coniuge. 

    L’assenza di consenso dell’altro coniuge, dunque, non impedisce di ottenere una pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

    Come si avvia il procedimento

    Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, i procedimenti familiari seguono un rito unico e semplificato. La domanda si introduce con un ricorso che deve essere completo sin dal principio, includendo l’esposizione dei fatti, le ragioni di diritto, le conclusioni e le istanze istruttorie.

    Qualora vi siano figli minori o richieste di natura economica, è obbligatorio allegare la documentazione fiscale e patrimoniale degli ultimi tre anni, nonché il piano genitoriale, volto a delineare il progetto educativo e di cura per la prole.

    Cosa succede se il coniuge non partecipa

    L’eventuale inerzia del coniuge convenuto — che decida di non costituirsi in giudizio o di non comparire all’udienza — non paralizza il corso della giustizia. In tali ipotesi, il Giudice procede comunque all’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti necessari a tutelare i figli e le parti, definendo successivamente la causa con una sentenza pienamente efficace. La mancata collaborazione di uno dei coniugi, pertanto, non costituisce un ostacolo alla pronuncia di separazione o di divorzio.

    Tempi della separazione e del divorzio giudiziale

    Mentre una separazione consensuale può concludersi in pochi mesi, quella giudiziale richiede tempi più lunghi a causa della necessità di raccogliere prove e testimonianze.

    È importante ribadire che il rifiuto del coniuge non blocca il procedimento: il diritto di separarsi o divorziare è garantito anche unilateralmente. Il passaggio alla via giudiziale è la conseguenza diretta della mancata intesa, un percorso che la legge prevede proprio per tutelare chi intende porre fine al vincolo matrimoniale nonostante l’opposizione del partner.

    Quali sono gli effetti

    La legge distingue nettamente le due fasi: la separazione interrompe i doveri di convivenza e fedeltà, permettendo al giudice di decidere su figli, casa e mantenimento (ed eventualmente stabilire di chi sia la colpa della rottura tramite l’addebito).

    Il divorzio, invece, scioglie definitivamente il matrimonio, chiudendo ogni rapporto giuridico tra gli ex coniugi, salvo la previsione di un assegno divorzile basato su criteri assistenziali o compensativi.

    Conclusioni

    Chi intende separarsi o divorziare non resta bloccato dal rifiuto dell’altro coniuge. In assenza di accordo, è possibile tutelare i propri diritti avviando il procedimento giudiziale previsto dalla legge, ottenendo dal tribunale una decisione efficace anche senza il consenso della controparte.

  • Patrocinio a spese dello Stato

    Cos’è il gratuito patrocinio e chi può richiederlo

    Il gratuito patrocinio, tecnicamente chiamato patrocinio a spese dello Stato, è uno strumento previsto dalla legge italiana che consente anche alle persone con redditi bassi di difendersi in giudizio senza sostenere i costi dell’avvocato e delle spese processuali.

    Grazie a questo istituto, lo Stato si fa carico delle spese legali quando il cittadino non ha sufficienti risorse economiche per affrontare un processo.

    Chi può accedere al gratuito patrocinio

    Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato è necessario rispettare alcuni requisiti stabiliti dalla legge. In particolare:

    • possono accedervi sia cittadini italiani, sia cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio, oltre agli apolidi.
    • il reddito annuo imponibile del richiedente non deve superare una determinata soglia prevista dalla normativa;

    Nel calcolo del reddito, di norma, vengono considerati anche i redditi dei familiari conviventi, salvo alcune eccezioni previste dalla legge.

    Quali spese copre

    Il beneficio può essere richiesto sia nei procedimenti civili, sia in quelli penali, amministrativi, tributari e di volontaria giurisdizione.

    Copre:

    • il compenso dell’avvocato;
    • le spese processuali;
    • eventuali costi di consulenze tecniche o perizie disposte dal giudice. L’onorario è liquidato tenendo conto delle disposizioni sul gratuito patrocinio e non sulla base delle tariffe professionali.

    Il cittadino, quindi, può far valere i propri diritti davanti al giudice senza anticipare spese legali.

    Come si richiede

    La domanda per il gratuito patrocinio deve essere presentata tramite un avvocato abilitato oppure direttamente all’Ordine degli Avvocati competente per territorio.

    L’istanza deve contenere:

    • i dati anagrafici del richiedente;
    • l’indicazione del procedimento per cui si richiede il beneficio;
    • una dichiarazione sostitutiva con l’indicazione del reddito.

    Una volta verificati i requisiti, l’Ordine degli Avvocati o il giudice competente ammetterà il richiedente al patrocinio a spese dello Stato.