Convivenza di Fatto: Guida ai Diritti e ai Rischi

In Italia, la Legge 76/2016 (Legge Cirinnà) ha introdotto tutele importanti per le coppie di fatto, ma restano differenze sostanziali rispetto al matrimonio che possono esporre i partner a gravi rischi economici e patrimoniali.

Ai sensi della Legge 76/2016, sono conviventi di fatto due persone:

  • entrambe maggiorenni;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune
  • non vincolate da matrimonio, unione civile o rapporti di parentela, affinità o adozione.

Elemento essenziale è la dichiarazione anagrafica presso il Comune di residenza, che formalizza la convivenza.

I Diritti dei Conviventi di Fatto

l convivente ha diritti analoghi a quelli del coniuge inambito sanitario:

  • possibilità di essere designato rappresentante per decisioni sanitarie.
  • diritto di visita e assistenza in caso di ricovero;
  • accesso alle informazioni sullo stato di salute.

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno:
E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

In caso di morte delpartner proprietario dell’immobile adibito a casa comune, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per:

  • almeno 2 anni;
  • un periodo pari alla durata della convivenza, se superiore a due anni;
  • fino a un massimo di 5 anni.

Se sono presenti figli minori o disabili, il diritto è garantito per almeno 3 anni.

In caso di casa in locazione, il convivente può subentrare nel contratto.

Se il decesso del convivente è causato da un fatto illecito (ad esempio un incidente stradale), il partner superstite ha diritto al risarcimento del danno, secondo i criteri previsti per il coniuge.

Diritti patrimonialiLe coppie possono stipulare un contratto di convivenza al fine di regolare i rapporti patrimoniali durante la convivenza e in caso di cessazione.

I Principali Rischi della Convivenza di Fatto

Nonostante le tutele introdotte dalla Legge Cirinnà, restanoimportanti differenze rispetto al matrimonio.

1. Nessun diritto automatico all’eredità

Il convivente di fatto non è erede legittimo.
Inassenza di testamento,i beni del defunto vengono attribuiti ai parenti secondo le regole della successione legittima. Il partner convivente non riceve nulla.

2. Nessun assegno di mantenimento

In caso di cessazione della convivenza, non è previsto un assegno di mantenimento, a meno che questo non venga previsto nel contratto di convivenza.
Può essere riconosciuto solo un diritto agli alimenti, limitato nel tempo e subordinato allo stato di bisogno del richiedente.

3. Separazione dei beni

In mancanza di accordi scritti, ciascun convivente resta proprietario esclusivo dei beni acquistati a proprio nome. Non si applica la comunione legale prevista per i coniugi.

Per regolare i rapporti patrimoniali, i conviventi possono stipulare un contratto di convivenza, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata da avvocato o notaio.

Il contratto può disciplinare:

  • il regime patrimoniale (anche comunione dei beni);
  • la contribuzione alle spese comuni;
  • l’uso della casa di comune residenza;
  • le modalità di gestione della vita in comune.

N.B. : il contratto di convivenza non può disciplinare la successione. Per tutelare il partner in caso di morte è necessario predisporre un testamento.