Categoria:Nuovi articoli

  • Cassazione n. 21861 del 26 giugno 2026: la sola approvazione del dispositivo di rilevazione di velocità non basta

    Con l’ordinanza n. 21861 del 26 giugno 2026, la Corte di Cassazione, Sezione II civile, ha ribadito un importante principio in materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada accertate mediante dispositivi automatici.

    Il Comune X notificava alla società Y tre verbali per violazioni rilevate tramite un sistema automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche, approvato con decreto ministeriale ma non omologato. Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale avevano annullato i verbali, ritenendo illegittimo l’accertamento. Il Comune proponeva ricorso per cassazione.

    Approvazione e omologazione: qual è la differenza?

    La Corte ribadisce che approvazione e omologazione sono due procedimenti distinti e non equivalenti. L’approvazione costituisce un procedimento autonomo, mentre l’omologazione rappresenta una fase successiva che richiede la verifica della conformità del prototipo alle prescrizioni tecniche previste.

    Proprio per questo motivo, la sola approvazione ministeriale non può sostituire l’omologazione: un dispositivo approvato, ma non omologato, non può essere considerato idoneo ai fini della legittimità dell’accertamento quando è richiesta l’omologazione.

    La decisione

    La Cassazione conferma che l’utilizzo di un dispositivo soltanto approvato, ma non omologato, rende illegittimo l’accertamento e comporta l’invalidità dei verbali fondati sulle relative risultanze.

    L’ordinanza affronta inoltre il tema delle spese di lite, ribadendo che, nelle opposizioni a sanzioni amministrative, il valore della causa coincide con l’importo complessivo delle sanzioni irrogate e che la liquidazione delle spese deve rispettare i parametri previsti per il relativo scaglione di valore.

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  • Nuovi reati ambientali 2026: cosa cambia con il D.Lgs. 81/2026

    Più tutela per habitat ed ecosistemi, nuove responsabilità per le imprese e pene più severe per le condotte inquinanti.

    Il Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 ha recepito la Direttiva europea 2024/1203 e ha modificato diverse disposizioni del Codice penale, del Testo unico ambientale e della normativa sulla responsabilità degli enti.

    La riforma riguarda soprattutto:

    • inquinamento ambientale;
    • prodotti inquinanti;
    • gestione dei rifiuti;
    • sostanze dannose per l’ozono;
    • gas a effetto serra;
    • responsabilità delle aziende.

    Una tutela ambientale più ampia

    La legge protegge in modo più chiaro non soltanto aria, acqua e suolo, ma anche habitat, ecosistemi, biodiversità, flora e fauna.

    Le pene aumentano quando il danno riguarda aree protette, specie tutelate, ecosistemi molto estesi o quando produce effetti duraturi e mette in pericolo le persone.

    Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti

    Una delle principali novità è il reato di commercio di prodotti inquinanti.

    Può essere punito chi mette sul mercato un prodotto che, attraverso il suo utilizzo, provoca un danno ambientale significativo e misurabile.

    La responsabilità può quindi riguardare non solo chi utilizza il prodotto, ma anche chi lo produce, lo importa, lo distribuisce o lo vende.

    Non basta però che il prodotto sia semplicemente irregolare: deve aver causato un concreto danno all’ambiente.

    Più attenzione alle autorizzazioni e ai documenti

    La riforma chiarisce che una condotta può essere considerata abusiva anche quando viene svolta violando le condizioni di un’autorizzazione o usando documenti e dati non veritieri.

    Avere un’autorizzazione, quindi, non è sufficiente se le prescrizioni non vengono rispettate.

    Le pene possono aumentare anche quando il reato produce un rilevante vantaggio economico o viene commesso attraverso documentazione falsa.

    Rifiuti, ozono e gas serra

    Il decreto interviene anche sulla gestione dei rifiuti e introduce specifiche sanzioni per alcune attività illegali legate alle sostanze dannose per lo strato di ozono e ai gas fluorurati a effetto serra.

    Le nuove disposizioni possono interessare, tra gli altri, i settori industriali, della refrigerazione, della climatizzazione e della manutenzione degli impianti.

    Maggiori responsabilità per le imprese

    Il D.Lgs. 81/2026 amplia anche la responsabilità delle imprese prevista dal D.Lgs. 231/2001.

    In determinate condizioni, oltre alla persona che ha commesso il reato, può essere sanzionata anche la società nel cui interesse o vantaggio è stata realizzata la condotta.

    Per questo motivo, le aziende dovrebbero verificare l’adeguatezza delle proprie procedure ambientali, con particolare attenzione a:

    • autorizzazioni;
    • emissioni e scarichi;
    • gestione dei rifiuti;
    • prodotti e sostanze utilizzati;
    • controllo dei fornitori;
    • correttezza della documentazione.

    Le imprese che hanno adottato un Modello 231 dovrebbero inoltre valutare se aggiornarlo alla luce delle nuove fattispecie.

    Il DVR deve essere aggiornato?

    Il decreto non obbliga automaticamente tutte le aziende ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi.

    Il DVR deve essere rivisto solo quando cambiano concretamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad esempio per l’introduzione di nuove sostanze, impianti o lavorazioni.

    La riforma può comunque rappresentare un’occasione per verificare che la gestione ambientale e quella della sicurezza siano correttamente coordinate.

    Controlli e coordinamento nazionale

    Il decreto prevede anche un maggiore coordinamento tra le autorità che si occupano di criminalità ambientale.

    Entro maggio 2027 dovrà inoltre essere approvata una strategia nazionale per definire priorità, risorse e strumenti di contrasto.

    Cosa cambia

    Il D.Lgs. 81/2026 rende più severa la tutela penale dell’ambiente e aumenta l’attenzione richiesta alle imprese.

    Le principali novità riguardano:

    • maggiore protezione di habitat ed ecosistemi;
    • nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti;
    • pene più severe nei casi più gravi;
    • maggiori responsabilità per le aziende;
    • nuove regole su rifiuti, sostanze dannose per l’ozono e gas serra;
    • controlli più coordinati.

    La riforma non trasforma ogni irregolarità in un reato, ma richiede una gestione ambientale più attenta, concreta e documentata.

  • Vista panoramica: esiste una tutela giuridica?

    La vista panoramica rappresenta spesso uno degli elementi di maggior pregio di un immobile.

    Un’abitazione affacciata sul mare, su un centro storico, sulla campagna o su un paesaggio di particolare bellezza può avere un valore economico superiore proprio in ragione della visuale di cui gode.

    Quando ci si può tutelare?

    Tuttavia, può accadere che tale visuale venga compromessa da interventi realizzati sul fondo vicino: una nuova costruzione, una sopraelevazione, una recinzione, una rete ombreggiante oppure alberature lasciate crescere fino a impedire il panorama.

    In questi casi occorre chiedersi se il proprietario dell’immobile possa pretendere la conservazione della vista panoramica e agire nei confronti del vicino.

    La risposta non è automatica. Il cosiddetto diritto di panorama non è previsto espressamente dal Codice civile, ma è stato riconosciuto dalla giurisprudenza come una particolare forma di servitù.

    Si tratta, in sostanza, di un limite imposto a un fondo, detto fondo servente, a vantaggio di un altro fondo, detto fondo dominante, affinché quest’ultimo possa continuare a godere di una particolare visuale.

    Questa servitù ha natura negativa, perché non obbliga il vicino a compiere un’attività, ma gli impone di non realizzare opere o piantagioni capaci di compromettere il panorama.

    Può tradursi, ad esempio, nel divieto di costruire oltre una certa altezza, di sopraelevare un fabbricato o di mantenere alberi tali da ostacolare stabilmente la visuale.

    La vista panoramica di un immobile può essere tutelata, ma non sempre. Scopri quando costruzioni, alberi o sopraelevazioni del vicino possono ledere il diritto di panorama.

    Non è però sufficiente affermare di aver sempre goduto di una bella vista. Anche il decorso di molti anni, da solo, non basta a far nascere una servitù di panorama per usucapione.

    La Cassazione ha infatti chiarito che, per riconoscere tale diritto, occorre dimostrare l’esistenza di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la semplice veduta, idonee a rendere percepibile il peso imposto al fondo vicino.

    È quindi necessario che la situazione sia concreta, stabile e riconoscibile: il panorama non deve essere soltanto un vantaggio di fatto, ma una utilità collegata all’immobile e giuridicamente tutelabile.

    Va poi distinta la servitù di panorama dal diritto di veduta. Il diritto di veduta è disciplinato dal Codice civile e riguarda la possibilità di affacciarsi e guardare sul fondo del vicino, nel rispetto delle distanze legali.

    Il panorama, invece, attiene alla particolare amenità dell’immobile e alla qualità della visuale, che può incidere anche sul valore economico del bene.

    Neppure il danno da perdita del panorama può ritenersi automatico.

    Chi lamenta una compromissione della visuale deve provare in modo serio e concreto l’esistenza del pregiudizio, dimostrando che la vista aveva un effettivo valore di pregio e che l’intervento del vicino ha inciso realmente sulla fruibilità o sul valore dell’immobile.

    conclusioni:

    In conclusione, la vista panoramica può essere tutelata, ma solo in presenza di presupposti precisi.

    Non basta il semplice godimento della visuale, né il mero decorso del tempo: occorre dimostrare l’esistenza di una servitù, oppure un danno effettivo, documentato e giuridicamente rilevante.

  • Rapporti Patrimoniali tra Coniugi e Azione Sussidiaria di Arricchimento Senza Causa: cosa dice la Cassazione

    Con l’ordinanza n. 8793/2026, la Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito alla presunzione di irripetibilità delle attribuzioni patrimoniali eseguite durante il matrimonio e alle condizioni in cui è possibile attivare l’azione di arricchimento senza causa.

    Nel diritto di famiglia, i rapporti patrimoniali tra coniugi riguardano le attribuzioni e i contributi economici durante la convivenza matrimoniale. La questione dell’arricchimento senza causa è particolarmente rilevante quando uno dei coniugi chiede la restituzione di somme versate a favore dell’altro, sostenendo che queste siano state effettuate senza una giusta causa legale.

    Le attribuzioni patrimoniali tra coniugi: adempimento dei doveri familiari.

    La Cassazione ha chiarito che le attribuzioni patrimoniali realizzate durante il matrimonio, come ad esempio contributi per l’acquisto della casa familiare, sono da considerarsi un adempimento del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.). Queste attribuzioni sono irripetibili, a meno che non venga provata una causa diversa, come nel caso di un mutuo o di una sproporzione evidente tra l’apporto economico e le possibilità del coniuge che richiede la restituzione.

    In pratica, le somme versate durante il matrimonio, se finalizzate al raggiungimento di un obiettivo comune e per il benessere familiare, non sono soggette a restituzione, anche se uno dei coniugi ha contribuito economicamente in misura maggiore.

    Azione sussidiaria di arricchimento senza causa.

    L’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) può essere attivata da un coniuge che chiede la restituzione di somme versate senza una giustificazione legale, ma l’onere della prova ricade sulla parte che agisce. Infatti, non basta dimostrare che un coniuge ha versato più dell’altro, ma è necessario provare che l’apporto economico sia stato sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali e sostanze al momento delle dazioni. In altre parole, l’azione di arricchimento senza causa non può essere avanzata senza un forte fondamento giuridico che vada oltre la semplice disparità negli esborsi.

    Il principio espresso dalla Cassazione

    La Cassazioneha confermato che le dazioni di denaro tra coniugi non sono automaticamente considerate donazioni indirette, ma devono essere valutate nel contesto di un progetto familiare comune. La corte ha escluso la possibilità che una dazione tra coniugi, destinata a scopi familiari, possa essere interpretata come una donazione, soprattutto quando vi è una sproporzione tra l’apporto economico e la capacità economica del coniuge che ha versato le somme.

    Questa pronuncia rafforza l’orientamento giuridico consolidato secondo cui le attribuzioni patrimoniali tra coniugi devono essere valutate alla luce della loro funzione familiare e non con presunzioni automatiche di donazione.

  • Separazione e divorzio senza consenso del coniuge: quando è possibile

    È possibile ottenere separazione o divorzio senza il consenso dell’altro coniuge? Ecco come funzionano separazione giudiziale e divorzio giudiziale, tempi, presupposti ed effetti.

    In assenza di un accordo consensuale, l’ordinamento garantisce il diritto del singolo coniuge di porre fine alla convivenza o sciogliere il vincolo matrimoniale attivando le procedure di separazione o divorzio giudiziale, qualora la prosecuzione del rapporto risulti intollerabile

    Separazione senza consenso dell’altro coniuge

    Il codice civile stabilisce che la separazione giudiziale può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza oppure tali da arrecare grave pregiudizio alla prole. In altre parole, se la convivenza è divenuta non più sostenibile, un coniuge può rivolgersi al tribunale anche se l’altro è contrario.

    Divorzio senza consenso: si può fare?

    Anche il divorzio può essere domandato da un solo coniuge. 

    L’assenza di consenso dell’altro coniuge, dunque, non impedisce di ottenere una pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

    Come si avvia il procedimento

    Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, i procedimenti familiari seguono un rito unico e semplificato. La domanda si introduce con un ricorso che deve essere completo sin dal principio, includendo l’esposizione dei fatti, le ragioni di diritto, le conclusioni e le istanze istruttorie.

    Qualora vi siano figli minori o richieste di natura economica, è obbligatorio allegare la documentazione fiscale e patrimoniale degli ultimi tre anni, nonché il piano genitoriale, volto a delineare il progetto educativo e di cura per la prole.

    Cosa succede se il coniuge non partecipa

    L’eventuale inerzia del coniuge convenuto — che decida di non costituirsi in giudizio o di non comparire all’udienza — non paralizza il corso della giustizia. In tali ipotesi, il Giudice procede comunque all’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti necessari a tutelare i figli e le parti, definendo successivamente la causa con una sentenza pienamente efficace. La mancata collaborazione di uno dei coniugi, pertanto, non costituisce un ostacolo alla pronuncia di separazione o di divorzio.

    Tempi della separazione e del divorzio giudiziale

    Mentre una separazione consensuale può concludersi in pochi mesi, quella giudiziale richiede tempi più lunghi a causa della necessità di raccogliere prove e testimonianze.

    È importante ribadire che il rifiuto del coniuge non blocca il procedimento: il diritto di separarsi o divorziare è garantito anche unilateralmente. Il passaggio alla via giudiziale è la conseguenza diretta della mancata intesa, un percorso che la legge prevede proprio per tutelare chi intende porre fine al vincolo matrimoniale nonostante l’opposizione del partner.

    Quali sono gli effetti

    La legge distingue nettamente le due fasi: la separazione interrompe i doveri di convivenza e fedeltà, permettendo al giudice di decidere su figli, casa e mantenimento (ed eventualmente stabilire di chi sia la colpa della rottura tramite l’addebito).

    Il divorzio, invece, scioglie definitivamente il matrimonio, chiudendo ogni rapporto giuridico tra gli ex coniugi, salvo la previsione di un assegno divorzile basato su criteri assistenziali o compensativi.

    Conclusioni

    Chi intende separarsi o divorziare non resta bloccato dal rifiuto dell’altro coniuge. In assenza di accordo, è possibile tutelare i propri diritti avviando il procedimento giudiziale previsto dalla legge, ottenendo dal tribunale una decisione efficace anche senza il consenso della controparte.

  • Patrocinio a spese dello Stato

    Cos’è il gratuito patrocinio e chi può richiederlo

    Il gratuito patrocinio, tecnicamente chiamato patrocinio a spese dello Stato, è uno strumento previsto dalla legge italiana che consente anche alle persone con redditi bassi di difendersi in giudizio senza sostenere i costi dell’avvocato e delle spese processuali.

    Grazie a questo istituto, lo Stato si fa carico delle spese legali quando il cittadino non ha sufficienti risorse economiche per affrontare un processo.

    Chi può accedere al gratuito patrocinio

    Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato è necessario rispettare alcuni requisiti stabiliti dalla legge. In particolare:

    • possono accedervi sia cittadini italiani, sia cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio, oltre agli apolidi.
    • il reddito annuo imponibile del richiedente non deve superare una determinata soglia prevista dalla normativa;

    Nel calcolo del reddito, di norma, vengono considerati anche i redditi dei familiari conviventi, salvo alcune eccezioni previste dalla legge.

    Quali spese copre

    Il beneficio può essere richiesto sia nei procedimenti civili, sia in quelli penaliamministrativitributari e di volontaria giurisdizione.

    Copre:

    • il compenso dell’avvocato;
    • le spese processuali;
    • eventuali costi di consulenze tecniche o perizie disposte dal giudice. L’onorario è liquidato tenendo conto delle disposizioni sul gratuito patrocinio e non sulla base delle tariffe professionali.

    Il cittadino, quindi, può far valere i propri diritti davanti al giudice senza anticipare spese legali.

    Come si richiede

    La domanda per il gratuito patrocinio deve essere presentata tramite un avvocato abilitato oppure direttamente all’Ordine degli Avvocati competente per territorio.

    L’istanza deve contenere:

    • i dati anagrafici del richiedente;
    • l’indicazione del procedimento per cui si richiede il beneficio;
    • una dichiarazione sostitutiva con l’indicazione del reddito.

    Una volta verificati i requisiti, l’Ordine degli Avvocati o il giudice competente ammetterà il richiedente al patrocinio a spese dello Stato.

  • Convivenza di Fatto: Guida ai Diritti e ai Rischi

    In Italia, la Legge 76/2016 (Legge Cirinnà) ha introdotto tutele importanti per le coppie di fatto, ma restano differenze sostanziali rispetto al matrimonio che possono esporre i partner a gravi rischi economici e patrimoniali.

    Ai sensi della Legge 76/2016, sono conviventi di fatto due persone:

    • entrambe maggiorenni;
    • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale;
    • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune
    • non vincolate da matrimonio, unione civile o rapporti di parentela, affinità o adozione.

    Elemento essenziale è la dichiarazione anagrafica presso il Comune di residenza, che formalizza la convivenza.

    I Diritti dei Conviventi di Fatto

    l convivente ha diritti analoghi a quelli del coniuge inambito sanitario:

    • possibilità di essere designato rappresentante per decisioni sanitarie.
    • diritto di visita e assistenza in caso di ricovero;
    • accesso alle informazioni sullo stato di salute.

    Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno:
    E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

    In caso di morte delpartner proprietario dell’immobile adibito a casa comune, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per:

    • almeno 2 anni;
    • un periodo pari alla durata della convivenza, se superiore a due anni;
    • fino a un massimo di 5 anni.

    Se sono presenti figli minori o disabili, il diritto è garantito per almeno 3 anni.

    In caso di casa in locazione, il convivente può subentrare nel contratto.

    Se il decesso del convivente è causato da un fatto illecito (ad esempio un incidente stradale), il partner superstite ha diritto al risarcimento del danno, secondo i criteri previsti per il coniuge.

    Diritti patrimonialiLe coppie possono stipulare un contratto di convivenza al fine di regolare i rapporti patrimoniali durante la convivenza e in caso di cessazione.

    I Principali Rischi della Convivenza di Fatto

    Nonostante le tutele introdotte dalla Legge Cirinnà, restanoimportanti differenze rispetto al matrimonio.

    1. Nessun diritto automatico all’eredità

    Il convivente di fatto non è erede legittimo.
    Inassenza di testamento,i beni del defunto vengono attribuiti ai parenti secondo le regole della successione legittima. Il partner convivente non riceve nulla.

    2. Nessun assegno di mantenimento

    In caso di cessazione della convivenza, non è previsto un assegno di mantenimento, a meno che questo non venga previsto nel contratto di convivenza.
    Può essere riconosciuto solo un diritto agli alimenti, limitato nel tempo e subordinato allo stato di bisogno del richiedente.

    3. Separazione dei beni

    In mancanza di accordi scritti, ciascun convivente resta proprietario esclusivo dei beni acquistati a proprio nome. Non si applica la comunione legale prevista per i coniugi.

    Per regolare i rapporti patrimoniali, i conviventi possono stipulare un contratto di convivenza, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata da avvocato o notaio.

    Il contratto può disciplinare:

    • il regime patrimoniale (anche comunione dei beni);
    • la contribuzione alle spese comuni;
    • l’uso della casa di comune residenza;
    • le modalità di gestione della vita in comune.

    N.B. : il contratto di convivenza non può disciplinare la successione. Per tutelare il partner in caso di morte è necessario predisporre un testamento.

  • Convivenza del genitore collocatario e assegno di mantenimento: facciamo chiarezza

    La nuova convivenza del genitore collocatario non comporta automaticamente la revoca della casa familiare o dell’assegno di mantenimento. Scopri cosa prevede il diritto di famiglia.

    Nel diritto di famiglia, le soluzioni automatiche raramente trovano spazio. Le decisioni che incidono sulla vita delle persone – e soprattutto dei minori – richiedono sempre una valutazione concreta delle circostanze del caso. Un tema particolarmente ricorrente riguarda gli effetti della nuova convivenza del genitore collocatario sull’assegnazione della casa familiare e sul diritto all’assegno di mantenimento.

    Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 33695/2025, pubblicata il 23 dicembre 2025, che ha ribadito principi ormai consolidati, chiarendo che la nuova convivenza del genitore collocatario non determina automaticamente la revoca dell’assegnazione dell’abitazione familiare, né incide in modo meccanico sugli obblighi di mantenimento.

    La casa familiare e l’interesse dei figli

    Scrivania Claudia Manca – Avvocato

    L’assegnazione della casa familiare non ha la funzione di favorire uno dei genitori, ma risponde esclusivamente all’esigenza di tutelare i figli. L’abitazione rappresenta il luogo in cui si sono sviluppate le relazioni affettive, le abitudini quotidiane e l’equilibrio emotivo del minore.

    Per questo motivo, la circostanza che il genitore collocatario intraprenda una nuova convivenza non comporta, di per sé, la revoca dell’assegnazione. Il giudice è chiamato a verificare se la permanenza nell’abitazione continui a essere conforme all’interesse del minore e solo un eventuale pregiudizio concreto può giustificare una diversa decisione.

    Convivenza e assegno di mantenimento del coniuge: cosa conta davvero

    Diverso è il discorso relativo al diritto all’assegno di mantenimento del coniuge. Anche in questo ambito, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata, la mera esistenza di una nuova relazione affettiva non è sufficiente a incidere sull’obbligo contributivo dell’ex coniuge.

    Ciò che assume rilievo è la presenza di un rapporto stabile e duraturo, fondato su un effettivo progetto di vita comune e caratterizzato da una concreta condivisione di obblighi morali e materiali, tale da rendere il beneficiario economicamente sostenuto dal nuovo partner. Tale relazione può anche non tradursi in una convivenza continuativa sotto lo stesso tetto, purché emerga in modo chiaro una reciproca assistenza, anche economica.

    In questo contesto, l’eventuale coabitazione costituisce soltanto un elemento indiziario, da valutarsi unitamente a tutte le altre circostanze del caso. Spetta alla parte che contesta il diritto al mantenimento fornire una prova rigorosadell’esistenza di un nuovo assetto affettivo ed economico idoneo a giustificare la revoca o la revisione dell’assegno.

    Il mantenimento dei figli non è mai inciso dalla nuova convivenza

    È fondamentale distinguere il mantenimento del coniuge da quello dovuto ai figli. La nuova convivenza del genitore non incide in alcun modo sull’assegno di mantenimento destinato alla prole, che resta autonomo e indipendente dalle scelte affettive degli adulti.

    Il contributo economico per i figli è finalizzato esclusivamente a garantire loro un adeguato sostegno materiale e una crescita equilibrata, in proporzione alle capacità economiche di entrambi i genitori. Anche in presenza di una nuova relazione stabile o di una convivenza del genitore collocatario, l’obbligo di mantenimento dei figli permane integralmente, salvo che intervengano modifiche rilevanti nelle condizioni economiche dei genitori o nelle esigenze dei minori.

    Nessuna rinuncia automatica ai diritti

    Un ulteriore profilo affrontato dalla giurisprudenza riguarda il comportamento processuale delle parti. La mancata riproposizione formale di una domanda in alcune fasi del giudizio non può essere interpretata automaticamente come rinuncia, in assenza di un comportamento inequivoco che dimostri la volontà di abbandonarla.

    Conclusioni

    La pronuncia della Corte di Cassazione n. 33695/2025 offre un chiarimento importante su un tema che genera spesso confusione e contenzioso: la nuova convivenza del genitore collocatario non comporta, di per sé, la perdita della casa familiare né l’automatica revisione degli obblighi di mantenimento.

    In materia di diritto di famiglia, le scelte affettive degli adulti non possono tradursi in conseguenze automatiche sui diritti dei figli, né essere valutate in modo astratto. La casa familiare continua a seguire l’interesse della prole, mentre l’eventuale incidenza della nuova relazione sul mantenimento del coniuge richiede una verifica concreta della stabilità del rapporto e dell’effettiva condivisione di un progetto di vita anche sotto il profilo economico.

    La sentenza conferma, dunque, che ogni valutazione deve essere condotta caso per caso, alla luce delle circostanze specifiche e delle prove offerte, evitando semplificazioni che rischiano di alimentare aspettative infondate o conflitti inutili. Una corretta informazione giuridica e un’analisi puntuale della situazione personale restano strumenti essenziali per orientarsi consapevolmente nelle dinamiche familiari e nelle scelte processuali.

    La sentenza della Corte di Cassazione n. 33695/2025 si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, volto a escludere automatismi nelle decisioni in materia di casa familiare e mantenimento.

  • Esenzione dal pagamento del bollo auto

    esenzione dal bollo auto per disabilità grave

    L’esenzione dal bollo auto è un’importante agevolazione fiscale prevista per le persone con disabilità grave. Sebbene la Legge 104/1992 non menzioni esplicitamente il bollo auto, essa stabilisce che le persone con disabilità grave abbiano diritto a una serie di agevolazioni fiscali, tra cui quella relativa al bollo auto, che viene regolata a livello regionale.

    In questa guida, esploreremo i requisiti per accedere all’esenzione dal bollo auto, i limiti tecnici del veicolo, e la procedura corretta per presentare la domanda, nonché altre possibili agevolazioni.

    Chi ha diritto all’esenzione dal bollo auto?

    La legge 104/1992 che le persone con disabilità grave hanno diritto a benefici fiscali per favorire la loro mobilità. Tra questi benefici è compresa l’esenzione dal pagamento del bollo auto.

    Infatti, anche se la Legge 104 non fa esplicito riferimento all’esenzione dal bollo auto, le agevolazioni fiscali riconosciute dalla normativa comprendono tale beneficio, che viene però gestito dalle singole Regioni. Quindi, laregolamentazione dell’esenzione può variare a seconda della regione di residenza.

    Categorie di beneficiari

    L’esenzione dal bollo auto è limitata a specifici soggetti, che devono soddisfare alcuni criteri sanitari e fiscali:

    1. Persone con grave disabilità motoria: soggetti con handicap grave (Art. 3, comma 3, Legge 104/1992) che presentano limitazioni significative nella capacità di deambulazione o nella mobilità, in generale.
    2. Disabili psichici o mentali: persone che hanno una disabilità psichica certificata e che sono titolari di indennità di accompagnamento.
    3. Non vedenti e sordi: soggetti con cecità assoluta o grave ipovisione, e soggetti con sordità grave che sono nati sordi o lo sono diventati prima dell’apprendimento della lingua parlata.
    4. Disabilità non motoria ma con limitazioni importanti: in alcuni casi, l’esenzione può estendersi a soggetti con disabilità non motorie, se necessitano di veicoli adattati. È importante notare che, per questa categoria, l’adattamento del veicolo è un requisito obbligatorio per poter beneficiare dell’esenzione. Se il veicolo non è adattato e il relativo adattamento non è riportato sul libretto di circolazione, l’esenzione verrà rigettata.

    Requisiti del veicolo per l’esenzione dal bollo

    er poter beneficiare dell’esenzione dal bollo auto, il veicolo utilizzato deve soddisfare alcuni limiti tecnici, che variano a seconda della tipologia di motore. In generale, il veicolo deve rientrare in determinati limiti di cilindrata o potenza, che possono essere stabiliti dalla normativa regionale.

    In linea di massima, i veicoli a benzina e diesel devono rientrare nei limiti di cilindrata previsti, mentre per i veicoli elettrici e ibridi, la limitazione riguarda la potenza del motore

    Nota importante: L’esenzione dal bollo auto si applica per un solo veicolo. Se una persona con disabilità possiede più veicoli, dovrà indicare nella domanda quello utilizzato per il trasporto.

    Chi può intestare il veicolo per l’esenzione

    Il veicolo può essere intestato:

    • Direttamente alla persona con disabilità.
    • A un familiare convivente che abbia la persona disabile fiscalmente a carico.

    Come presentare la domanda per l’esenzione

    La domanda per l’esenzione dal bollo auto va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo. La domanda può essere inviata a uffici regionaliACI o, nelle regioni dove il tributo è gestito dallo Stato, all’Agenzia delle Entrate.

    Oltre all’esenzione per disabilità grave, l’ordinamento italiano prevede altre agevolazioni fiscali per specifiche categorie di veicoli (es. veicoli storici).

    Conclusioni

    L’esenzione dal bollo auto rappresenta un diritto importante, ma in alcuni casi, errori nei verbalio nelle certificazioni mediche possono compromettere l’accesso a tali benefici.

    Se hai dubbi o perplessità, possiamo offrirti l’aiuto necessario per ottenere il riconoscimento dei tuoi diritti.

    Contattaci.

  • Affidamento dei figli: come funziona davvero e cosa valuta il giudice

    Nei procedimenti di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, una delle decisioni più rilevanti riguarda l’affidamento dei figli.
    Si tratta di un insieme di provvedimenti che regolano l’esercizio della responsabilità genitoriale e l’organizzazione della vita delfiglio, con l’obiettivo primario di garantirne l’equilibrio affettivo, educativo e relazionale.

    Il significato di affidamento

    Scrivania Claudia Manca – Avvocato
    Scrivania Claudia Manca – Avvocato

    Con l’affidamento si stabiliscono  le modalità con cui i genitori partecipano alle decisioni fondamentali che incidono sulla crescita del figlio.
    Rientrano in questo ambito le scelte relative alla salute, all’istruzione, all’educazione e, più in generale, all’indirizzo di vita.

    L’affidamento condiviso come regola generale

    L’ordinamento privilegia l’affidamento condiviso, che consente a entrambi i genitori di mantenere un ruolo attivo e responsabile nella vita del figlio anche dopo la fine del rapporto di coppia.

    In questo modello:

    • la responsabilità genitoriale resta in capo a entrambi;
    • le decisioni di maggiore importanza dovrebbero essere assunte tenendo conto delle esigenze del minore;
    • è preservata la continuità del rapporto con ciascun genitore.

    Affidamento esclusivo: una soluzione residuale

    L’affidamento esclusivo non rappresenta la regola bensì una soluzione adottata solo quando la gestione condivisa risulti pregiudizievole per il minore.
    Può essere disposto, ad esempio, in presenza di gravi carenze genitoriali, condotte dannose o situazioni di conflitto tali da compromettere la serenità del figlio.

    Anche in questi casi, il giudice tende comunque a salvaguardare, ove possibile, il diritto del minore a mantenere rapporti con l’altro genitore.

    Residenza del minore e tempi di frequentazione

    Oltre alle modalità di affidamento, il giudice stabilisce anchel’organizzazioneconcreta della vita del minore, individuando il luogo in cui egli risiede abitualmente e regolando i periodi di frequentazione con ciascun genitore.
    Tali scelte sono adottate con criteri di flessibilità e proporzionalità, tenendo conto dell’età del figlio, delle sue esigenze quotidiane e della reale disponibilità di ciascun genitore.

    Mantenimento e responsabilità economica

    E’ fondamentale che venga stabilita anche la regolamentazione relativa almantenimento dei figli, che deve assicurare loro mezzi adeguati e proporzionati alle condizioni economiche dei genitori.
    L’eventuale assegno di mantenimento è determinato valutando le esigenze del minore, i tempi di permanenza e le capacità reddituali di ciascun genitore.

    La valutazione del giudice

    Ogni provvedimento in materia di affidamento è frutto di una valutazione individuale e concreta.
    Il giudice considera molteplici elementi, tra cui:

    • la capacità dei genitori di prendersi cura del figlio;
    • la stabilità dell’ambiente familiare;
    • la continuità affettiva;
    • l’interesse complessivo del minore nel lungo periodo.

    Ogni decisione è calibrata sulla specifica situazione familiare.

    Le decisioni in materia di affidamento dei figli occupano una posizione centrale neldiritto di famiglia.
    Affrontare questi temi con adeguata conoscenza delle regole giuridiche e con l’assistenza di un professionista consente di salvaguardare l’interesse dei figli e di individuare soluzioni sostenibili anche in contesti caratterizzati da forte conflittualità.