Criteri Ambientali Minimi (CAM): fondamento giuridico, funzione e prospettive applicative del Green Public Procurement in Italia

Negli ultimi anni la sostenibilità ambientale è divenuta un principio strutturale dell’ordinamento giuridico.

La riforma costituzionale del 2022, intervenuta sull’articolo 9 della Costituzione, ha introdotto la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Repubblica, conferendo a tali valori una valenza immediatamente precettiva anche per la pubblica amministrazione.n questo contesto si inserisce il Green Public Procurement (GPP), ossia la politica di acquisti pubblici ecologicamente sostenibili, di cui i Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano lo strumento tecnico-giuridico di attuazione. Gli appalti pubblici, con il loro impatto economico complessivo di oltre il 10% del PIL nazionale, costituiscono un potente volano per orientare il mercato verso modelli produttivi a ridotto impatto ambientale.

Claudia Manca – Avvocato

Origine e definizione dei CAM

I Criteri Ambientali Minimi nascono nel solco delle strategie europee per lo sviluppo sostenibile, in particolare del Piano d’Azione per la Produzione e il Consumo Sostenibili e per la Politica Industriale Sostenibile (COM(2008)397), che promuove l’integrazione di considerazioni ambientali in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti. In Italia, la disciplina dei CAM trova il proprio fondamento nel Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP).
Tale Piano impone ai Ministeri della Transizione Ecologica, delle Infrastrutture e dell’Economia la definizione, tramite specifici Decreti Ministeriali, dei criteri ambientali da applicare nelle diverse categorie merceologiche.I CAM definiscono dunque i requisiti tecnici, le clausole contrattuali e le specifiche di gara che le stazioni appaltanti devono inserire nei capitolati d’appalto al fine di ridurre gli impatti ambientali dei beni, servizi e lavori pubblici.

Quadro normativo vigente

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), il legislatore ha rafforzato il ruolo dei CAM, rendendone l’applicazione obbligatoria.
In particolare:

  • L’articolo 57, comma 2, stabilisce che “le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso l’inserimento, nei documenti di gara, dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente”.
  • L’articolo 79, comma 3, conferma che i CAM devono essere considerati requisiti obbligatori per la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni di esecuzione dei contratti.

Tali disposizioni recepiscono la linea già tracciata dal previgente D.Lgs. 50/2016, all’art. 34, e si coordinano con gli obblighi derivanti dal PNRR, che subordina l’erogazione dei fondi europei anche al rispetto di criteri di sostenibilità ambientale e sociale.

Natura giuridica e obbligatorietà

I CAM, una volta adottati con decreto ministeriale, assumono valore vincolante. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che le stazioni appaltanti non dispongono di margini di discrezionalità nel decidere se applicarli, ma solo nel definire le modalità concrete di integrazione all’interno dei documenti di gara.

L’omessa o scorretta applicazione dei CAM può comportare l’illegittimità della procedura di gara, con conseguente rischio di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa o di revoca dei finanziamenti europei. È pertanto onere delle amministrazioni pubbliche assicurare la piena conformità delle proprie procedure ai criteri ambientali vigenti.

Ambiti applicativi e principali decreti

I CAM si articolano in numerosi decreti ministeriali, ciascuno riferito a una specifica categoria merceologica. Tra i più significativi:

  • DM 11 ottobre 2017 – Fornitura e noleggio di apparecchiature elettroniche;
  • DM 17 ottobre 2019 – Servizi energetici per edifici pubblici;
  • DM 10 marzo 2020 n. 63 – Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti florovivaistici;
  • DM 23 giugno 2022 n. 256 – CAM per l’edilizia pubblica;
  • DM 7 febbraio 2023 n. 118 – CAM per il settore tessile e la fornitura di indumenti da lavoro.

Ognuno di questi decreti definisce specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti, spesso articolati in relazione all’intero ciclo di vita del prodotto: dalla selezione delle materie prime alla gestione dei rifiuti.

Funzione ambientale e sociale dei CAM

I Criteri Ambientali Minimi non si limitano a perseguire un obiettivo di mera efficienza ecologica. Essi rappresentano strumenti di attuazione del principio di sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni: ambientale, economica e sociale.

Sul piano ambientale, i CAM promuovono la riduzione delle emissioni di gas serra, il risparmio energetico, la gestione sostenibile delle risorse naturali e il riuso dei materiali secondo i principi dell’economia circolare.
Sul piano economico, favoriscono la competitività delle imprese che investono in innovazione e responsabilità ambientale.
Infine, sul piano sociale, contribuiscono alla tutela della salute e alla diffusione di pratiche lavorative etiche lungo le catene di fornitura.

Profili critici e problematiche interpretative

L’applicazione dei CAM, pur essendo un progresso sostanziale, non è esente da criticità operative.
Le principali riguardano:

  • La complessità tecnica dei requisiti richiesti, che richiede competenze interdisciplinari e un costante aggiornamento delle stazioni appaltanti;
  • La verifica di conformità, spesso gravosa in termini di documentazione e controllo dei fornitori;
  • La tensione tra sostenibilità e concorrenza, quando la rigidità dei criteri può restringere la platea dei potenziali partecipanti;
  • L’assenza di un sistema di certificazione uniforme, che renda immediatamente riconoscibile la conformità dei prodotti ai CAM.

Non mancano, inoltre, incertezze interpretative circa il rapporto tra CAM e criteri premianti nelle offerte economicamente più vantaggiose (OEPV), specie in presenza di punteggi tecnici attribuiti alla componente ambientale.

Considerazioni conclusive

I Criteri Ambientali Minimi non rappresentano soltanto un adempimento burocratico, ma uno strumento di politica pubblica attraverso il quale lo Stato orienta il mercato verso modelli sostenibili di produzione e consumo.
La loro applicazione obbligatoria costituisce un passo decisivo verso una “amministrazione ecologica”, capace di coniugare efficienza, legalità e responsabilità ambientale.

L’evoluzione normativa recente – dal D.Lgs. 36/2023 agli aggiornamenti del PAN-GPP – mostra una chiara tendenza a rendere la sostenibilità un criterio trasversale dell’azione amministrativa.
Il futuro dei CAM dipenderà dalla capacità delle istituzioni, delle imprese e dei professionisti di tradurre la norma in prassi, consolidando una cultura giuridica della sostenibilità che superi la logica dell’adempimento e si radichi come valore condiviso.