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  • Patrocinio a spese dello Stato

    Cos’è il gratuito patrocinio e chi può richiederlo

    Il gratuito patrocinio, tecnicamente chiamato patrocinio a spese dello Stato, è uno strumento previsto dalla legge italiana che consente anche alle persone con redditi bassi di difendersi in giudizio senza sostenere i costi dell’avvocato e delle spese processuali.

    Grazie a questo istituto, lo Stato si fa carico delle spese legali quando il cittadino non ha sufficienti risorse economiche per affrontare un processo.

    Chi può accedere al gratuito patrocinio

    Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato è necessario rispettare alcuni requisiti stabiliti dalla legge. In particolare:

    • possono accedervi sia cittadini italiani, sia cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio, oltre agli apolidi.
    • il reddito annuo imponibile del richiedente non deve superare una determinata soglia prevista dalla normativa;

    Nel calcolo del reddito, di norma, vengono considerati anche i redditi dei familiari conviventi, salvo alcune eccezioni previste dalla legge.

    Quali spese copre

    Il beneficio può essere richiesto sia nei procedimenti civili, sia in quelli penaliamministrativitributari e di volontaria giurisdizione.

    Copre:

    • il compenso dell’avvocato;
    • le spese processuali;
    • eventuali costi di consulenze tecniche o perizie disposte dal giudice. L’onorario è liquidato tenendo conto delle disposizioni sul gratuito patrocinio e non sulla base delle tariffe professionali.

    Il cittadino, quindi, può far valere i propri diritti davanti al giudice senza anticipare spese legali.

    Come si richiede

    La domanda per il gratuito patrocinio deve essere presentata tramite un avvocato abilitato oppure direttamente all’Ordine degli Avvocati competente per territorio.

    L’istanza deve contenere:

    • i dati anagrafici del richiedente;
    • l’indicazione del procedimento per cui si richiede il beneficio;
    • una dichiarazione sostitutiva con l’indicazione del reddito.

    Una volta verificati i requisiti, l’Ordine degli Avvocati o il giudice competente ammetterà il richiedente al patrocinio a spese dello Stato.