Tag:Approvazione

  • Cassazione n. 21861 del 26 giugno 2026: la sola approvazione del dispositivo di rilevazione di velocità non basta

    Con l’ordinanza n. 21861 del 26 giugno 2026, la Corte di Cassazione, Sezione II civile, ha ribadito un importante principio in materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada accertate mediante dispositivi automatici.

    Il Comune X notificava alla società Y tre verbali per violazioni rilevate tramite un sistema automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche, approvato con decreto ministeriale ma non omologato. Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale avevano annullato i verbali, ritenendo illegittimo l’accertamento. Il Comune proponeva ricorso per cassazione.

    Approvazione e omologazione: qual è la differenza?

    La Corte ribadisce che approvazione e omologazione sono due procedimenti distinti e non equivalenti. L’approvazione costituisce un procedimento autonomo, mentre l’omologazione rappresenta una fase successiva che richiede la verifica della conformità del prototipo alle prescrizioni tecniche previste.

    Proprio per questo motivo, la sola approvazione ministeriale non può sostituire l’omologazione: un dispositivo approvato, ma non omologato, non può essere considerato idoneo ai fini della legittimità dell’accertamento quando è richiesta l’omologazione.

    La decisione

    La Cassazione conferma che l’utilizzo di un dispositivo soltanto approvato, ma non omologato, rende illegittimo l’accertamento e comporta l’invalidità dei verbali fondati sulle relative risultanze.

    L’ordinanza affronta inoltre il tema delle spese di lite, ribadendo che, nelle opposizioni a sanzioni amministrative, il valore della causa coincide con l’importo complessivo delle sanzioni irrogate e che la liquidazione delle spese deve rispettare i parametri previsti per il relativo scaglione di valore.

    approvazione e omologazione autovelox